I falchi non sono “una doppietta”! No alle modifiche incostituzionali

30 Gennaio 2019
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Un tempo il falco era un animale nobile … ora non voglio diventi un mero strumento, una “doppietta”!

Once upon time” mi verrebbe da dire, “C’era una volta”, tanto viene in mente quando parliamo di falchi e falconeria, arte nobile nel medioevo legata al passatempo di re e principi. Quasi come la caccia alla volpe in Inghilterra. Ma sappiamo benissimo che ha origini molto più antiche, orientali e medio-orientali. Il medioevo in Europa ne esalta, anche romanzandone, le virtù.

Sicuramente interessante e affascinante quando sempre più spesso partecipando alle rievocazioni storiche dei nostri borghi, in Veneto e nelle nostre regioni italiane, vediamo i falconieri in abiti storici coi loro falchi, aquile, sparvieri o gufi. E sicuramente è affascinante il legame che si crea proprio tra falconiere e i suoi falchi.

 

Sulla proposta di legge per l’uso dei falchi in attività venatoria

In sé la proposta di legge, presentata dal collega Possamai, non interviene con molte modifiche alla precedente, ma alcune di esse sono di notevole entità, poiché modificano senza alcun dubbio SOSTANZIALMENTE la legge stessa e le sue finalità.

La legge del 2000 era volta alla garanzia del benessere animale attraverso la creazione di spazi appositi per l’addestramento e l’allenamento, nel rispetto della legge 157/92 e quindi senza inciampare e finire a legiferare nell’attività venatoria vera e propria.

Vedete, in questo progetto di legge c’è qualcosa che non torna: gli uffici della Regione sono riusciti non senza fatica a difendere di fronte alla corte costituzionale la legge originaria, modificata con efficacia per far rientrare nei parametri costituzionali la normativa e bypassare l’impugnazione.

Hanno costruito un insieme di disposizioni utili a garantire alla corte costituzionale che NO il legislatore veneto NON avrebbe mai voluto lasciar intendere che il falconiere potesse usare in maniera indiscriminata, durante tutto il periodo dell’anno, ovunque lo strumento di caccia (come da art. 13 legge 157), ossia il falco, per esercitare l’attività venatoria!

Anzi, la Regione si difese assumendo che il ricorso governativo partisse da presupposti sbagliati: l’addestramento e l’allenamento implicano esercizio di attività venatoria, atta quindi alla abbattimento o cattura di animali e alle attivita’ preparatorie.

(Qui potete leggere la Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2000)

 

La sentenza della Corte Costituzionale

Si legge proprio nella sentenza della Corte Costituzionale, con la sentenza 468 del 1999, che fu proprio la Regione stessa a spiegare la differenza fra attività venatoria e di addestramento/allenamentoche l’addestramento tende in una prima fase a sviluppare nel rapace una capacita’ di adattamento alla presenza dell’uomo, inducendolo a riconoscere e a seguire il proprio falconiere. In una seconda fase, il falco viene fatto volare, legato al pugno del falconiere, a distanze sempre maggiori. La terza fase dell’addestramento, che come le precedenti deve necessariamente precedere l’apertura della caccia, e’ quella del volo libero senza l’impiego di prede vive.” Una chiarezza cristallina, che sostiene la bontà dell’intervento legislativo e propone correttivi importanti, capaci di far superare le riserve del Governo.

 

L’Escamotage per aggirare la legge

Eppure con questo progetto di legge non soltanto bypassate le misure cautelative, ma negate le definizioni usate a scopo difensivo vent’anni fa e addirittura riesumate una modifica della legge già tacciato di incostituzionalità dalla corte costituzionale nel 2017!

Insomma, se da una parte, grazie alle modifiche apportate in commissione, qualche passo in avanti è stato fatto rispetto all’originale PdL 99 (ne rimane il requisito dell’Iscrizione in un registro, della Presentazione di un dettagliato programma di addestramento e del Consenso del proprietario dell’area destinata allo scopo (su cui ho fatto alcuni emendamenti migliorativi), dall’altra parte, tuttavia, viene a mancare la cautela che prevedeva di limitare l’ambito territoriale per l’esercizio dell’attività ad una sola località nel comune di residenza o comune confinante.

(Qui potete leggere la proposta di modifica  PdL 99 alla legge del 2000 e il testo licenziato in III commissione e discusso in aula)

 

L’incostituzionalità

Ma non è finita qui: ben più gravi sono le modifiche inserite, che CHIARAMENTE contraddicono la definizione di addestramento/allenamento con cui la regione giustificava la costituzionalità della legge nel 99 e, quindi, invertono completamente le finalità della normativa: prevedere il solo divieto di cattura, durante l’attività di addestramento, invece di vietare la predazione cambia sostanzialmente le carte in tavola.

E’ evidente che la predazione e non solo la cattura rientra nella chiara definizione di attività venatoria riportata nella sentenza della corte costituzionale.
passando all’introduzione del comma 3bis, davvero mi risulta ecclatante!

Definire l’opportunità di addestramento/allevamento con “l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili” riapre senza dubbio le porte alla sentenza 165 del 2009 della Corte Costituzionale sulla omologa legge del Friuli e rinnega la stessa strategia difensiva scelta della Regione Veneto: sia mai che in veneto si assimili l’attività di addestramento con quella venatoria! Tanto fu convincente all’ora da indurre la Corte a considerare in diritto la legge 50, cito “poichè vieta in termini assoluti ogni attivita’ di addestramento o di allenamento implicante predazione.”

 

In conclusione

Once upon a time…” una legge costituzionalmente in ordine, che consentiva un addestramento e allenamento tutto l’anno ai falchi che, a quanto dimostrato dalla nostra Regione, sarebbe stato in grado di integrarsi con la necessaria attività di tutela della fauna del nostro territorio, fuori dai periodi venatori e dalle aree di caccia. Ma la volta scorsa bastò quello che era scritto.

Questa volta con le modifiche introdotte si apre uno scenario diverso: se la legge così votata sarà ripresa dalla Corte Costituzionale, il rischio è che verrà cassata tutta la legge e quindi i falchi non potranno volare se non in periodo di caccia.

 

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