Link violenza animali – violenza persone: Approfondimento proposta di legge di Europa Verde e AVS

2 Settembre 2023
Animali

Devis Dori, onorevole di Europa Verde e AVS, ha presentato un progetto di legge per prevenire condotte devianti e criminali grazie alla prevenzione della violenza su animali.

Lo fa grazie al lavoro e al supporto di LINKITALIA, associazione che si occupa di devianza e zooantrologia, promuovendo il riconoscimento della Pericolosità sociale di chi compie violenze su animali.

Una iniziativa di legge che mira a riconoscere un fenomeno che in ampia letteratura scientifica nazionale e internazionale è definito « link », cioè la stretta correlazione tra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale.

Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono scientificamente ritenuti specifici indicatori di pericolosità sociale, ossia fenomeni predittivi di contemporanee e/o successive altre condotte devianti, antisociali e/o criminali.

Questa è una definizione derivante dalla medesima letteratura scientifica, che evidenzia come, ad esempio, il bullismo sia in termini statisticamente rilevanti l’escalation di un primo comportamento di maltrattamento e/o uccisione di animali.

Lo si deduce dalle discipline di riferimento (psicologia, psichiatria, criminologia, vittimologia, giurisprudenza e veterinaria) e dalla prima letteratura scientifica italiana sviluppata in zooantropologia della devianza.

Il progetto di legge trae ispirazione principalmente da uno studio condotto dall’associazione LINKITALIA e dal Corpo forestale dello Stato

in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, su un campione di 682 detenuti e su un campione più allargato di 1.087 « casi link », intendendo con tale espressione i casi in cui:

1. il maltrattatore ha compiuto in passato o compie contemporaneamente anche altri atti devianti, antisociali e/o criminali;

2. il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante come omicidio, stupro, stalking, atti persecutori, violenza domestica, pedofilia, atti intimidatori di stampo malavitoso, crimini settari, crimini predatori, bullismo, spaccio di droga ecc.;

3. il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM IV (A.P.A.) e ICD-10 (O.M.S.) zoofilia erotica (zooerastia) e bestialismo;

4. il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o condotta criminale;

5. il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minorenne »

La raccolta dati condotta con lo stile « retrospettivo », cioè chiedendo ai detenuti se nell’infanzia (0-10), preadolescenza (11-13) e adolescenza (14-17) avessero maltrattato e/o ucciso animali e/o se fossero stati esposti a violenze su animali assistendovi o commettendone.

I risultati di tale studio sono estremamente significativi:

  • il 73 per cento dichiara di aver assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenne, avvenuti soprattutto nella cerchia familiare (parenti, amici di famiglia, vicini di casa);
  • il 61 per cento ha direttamente maltrattato e/o ucciso animali da minorenne;
  • l’89 per cento ha assistito oppure ha partecipato direttamente a maltrattamenti o uccisioni di animali da minorenne.

Raramente, o quasi mai, un minorenne viene preso in carico dai servizi minorili per delitti commessi nei confronti di animali.

Di 420 minorenni e giovani adulti entrati nei primi centri di accoglienza tra gennaio e aprile 2015, solo 3 lo erano per un reato di danni a cose o animali. 

La discrasia è evidente: risultati del citato Report del 2016, che dimostrano che chi entra nel circuito penale ha agito con violenza nei confronti di animali in un numero elevatissimo di casi.

Questo è determinato da un deficit culturale che porta a sottovalutare quei gravi atti o, peggio ancora, a tacciarli come “ragazzate”.

Il presupposto per cui il maltrattamento e/o l’uccisione di animali siano condotte da prevenire, perseguire, trattare e condannare di per sé impone di rivolgere l’attenzione ai profili dei maltrattatori e alle implicazioni sociali delle loro condotte, che devono essere interpretate quali:

1) sintomo di una situazione esistenziale patogena – in particolare se si tratta di minorenni il riferimento è a una situazione esistenziale familiare o ambientale caratterizzata da incuria, discuria, ipercura, abusi psicologici, fisici;

2) fenomeno predittivo di contemporanee e/o successive altre condotte devianti, antisociali o criminali la cui escalation dal maltrattamento degli animali comporta: vandalismo e piromania; aggressioni fisiche e/o psicologiche alle persone; furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, come borseggio, estorsione, rapina a mano armata; rapimento, violenza sessuale, aggressione (con particolare riguardo al fenomeno degli spree killer), omicidio (con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer);

3) parte integrante di altri crimini quali: stalking; violenza domestica su donne, minorenni, anziani; intimidazioni di stampo malavitoso; crimini settari; zoocriminalità minorile eccetera.

Nello specifico la violenza sugli animali in ambito domestico, oltre a costituire uno specifico indicatore di pericolosità per l’incolumità fisica di donne e minorenni, è uno strumento di violenza psicologica ed intimidazione molto efficace, in quanto le donne non se ne vanno di casa per non lasciare l’animale in balia del partner abusante. Del resto anche qualora la violenza sugli animali fosse esclusivamente minacciata, se la donna lasciasse l’abitazione, scatterebbe uno stalking ai danni di quest’ultima tramite violenze perpetrate ai danni dell’animale. Quando vi sono violenze familiari, quindi, l’incolumità degli animali è a grave rischio.

Il maltrattamento di animali condotto a qualsiasi età non regredisce spontaneamente tendendo a variare nel tempo tramite una escalation.

Quest’ultima può implicare una sempre maggiore espertizzazione sugli animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti antisociali e/o criminali. In particolare il maltrattamento di animali agito nella minore età è un comportamento che non regredisce spontaneamente con la maturità.

Se la qualità della risposta ambientale (agenzie educative, istituzioni giudiziarie, società civile) è competente quindi in grado di interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di animali come specifico indicatore di pericolosità sociale, il comportamento violento potrà essere inibito al punto tale da regredire, scomparire o comunque essere efficacemente contenuto.

Se la qualità della risposta ambientale non è competente, quindi non in grado di interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di animali come abominio morale di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena e specifico indicatore di pericolosità sociale (banalizzando, sottovalutando, negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando), il comportamento violento riceverà un rinforzo andando in escalation.

Il passaggio da una vittima animale a una umana non presuppone necessariamente una escalation

in cui si parte da un « esiguo » abuso su un animale, aumentando via via il numero di animali e l’efferatezza dell’atto e solo in seguito si giunge a un abuso su una persona, ma può procedere anche attraverso un « salto di livello », in cui da un singolo abuso su un animale si passa direttamente ad un grave abuso sulla persona. Pertanto anche i singoli episodi di maltrattamento e/o uccisione di animali, anche piccoli come lucertole, pulcini e insetti, possono portare direttamente a gravi abusi su vittime umane, e ciò impone di considerare senza sottovalutazioni anche del singolo episodio.

Trattare le condotte ai danni degli animali implica trattare i soggetti che pongono in essere tali condotte e, nel caso dei minorenni, implica trattare anche coloro i quali inducono bambini e adolescenti a perpetrare tali comportamenti.

In termini fenomenologici, oltre che statistici, negli Stati Uniti l’espressione estrema del maltrattamento e/o uccisione di animali, quale specifico ed efficiente indicatore di pericolosità sociale, è costituita dal fenomeno degli spree killer e dei serial killer, che hanno tutti un passato di crudeltà su animali nell’infanzia e adolescenza.

In Italia la manifestazione estrema del link è costituita da un fenomeno imponente, per gravità e diffusione, che nei « Rapporti Zoomafia » della Lega anti vivisezione (LAV) viene denominato « zoocriminalità minorile », ossia il reclutamento e addestramento dei minorenni tramite un serrato tirocinio di crudeltà su animali.

La criminalità organizzata tende a sfruttare il link utilizzandolo con precisione scientifica per raggiungere i propri scopi.

La finalità di un intervento legislativo sul fenomeno del link è quella di incidere sui modelli culturali, sui valori di riferimento, sugli stili di vita, per stimolare un concreto cambiamento della società:

La sensazione di inadeguatezza che permea gli odierni incessanti gridi d’allarme rispetto alla lotta alla criminalità e alla prevenzione di condotte violente, che si individua ciò che nel pensiero scientifico viene considerata “priorità” in un concreto processo di soluzione. Questa priorità consiste nell’assunzione da parte della cultura italiana, di un nuovo paradigma e filtro di interpretazione della violenza e del crimine.

Il nuovo paradigma in oggetto, frutto di sessant’anni di ricerche in ambito psicosociale, psichiatrico e criminologico anglosassone e nel recente ambito zooantropologico nazionale, verte sulla necessità di considerare ogni forma particolare di violenza, riconducibile in genere a uno stesso tipo di rapporto maladattivo e nevrotico con la realtà.

Una violenza del più forte sul più debole, in cui la violenza particolare su animali e sulla natura, non deve essere considerata come un fenomeno isolato bensì anello integrante, predittivo e patogeno di un intero ciclo di violenza che proprio in quanto tale deve essere prevenuto, contrastato e trattato »

COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI EUROPA VERDE E LINKITALIA

1. MODIFICA articoli del codice penale 544bis: uccisione animali.

544ter: maltrattamento animali.

544quater: spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio per animali

544quinques: divieto combattimenti animali, 

prevedendo un aumento di pena, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso in presenza di persona minore di anni diciotto: I minorenni sono maggiormente esposti a pressioni e abusi, per la maggiore difficoltà di porre in essere reazioni efficaci e idonee a contrastarli.

2. Introduce circostanza aggravante comune nel novero di quelle di cui all’articolo 61 del codice penale per i reati commessi contro gli animali. A fronte di un’azione commissiva od omissiva lesiva dell’integrità e della vita dell’animale e commessa per crudeltà, il giudice avrà modo di adeguare la pena al reale disvalore della condotta tenuta dal colpevole.

3. Integra art. 133, inserendo un focus specifico anche sui reati sugli animali, in modo da realizzare un’efficace presa d’atto rispetto alla pericolosità sociale che tali atti violenti rivelano.

4. Prevede per i reati previsti negli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544quinquies, che in caso di condanna per tali delitti, la sospensione condizionale della pena « è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

5. Prevede per i condannati per reati di danni su animali di adottare misure di reinserimento, riabilitative e di sostegno.

6. Consentire e regolamentare lo svolgimento di attività educative e riabilitative presso associazioni di volontariato, IMPEDENDO il contatto con animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.

7. in materia di provvedimenti amministrativi del tribunale per i minorenni, il provvedimento prevede che la funzione educativa, ossia cercano di evitare, anzi, di prevenire la commissione di un reato da parte di un s oggetto minorenne, non venga previsto solo per reati a danno di persone ma anche di animali.

8. prevede l’attivazione, a cura dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’istruzione, di specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, agli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, su specifici temi relativi alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.

Obiettivo è, quindi, fornire strumenti e competenze idonei a far emergere la correlazione fra crudeltà su animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale.

CONDIVIDI:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *